Ordinamento delle Camere di Commercio

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari è oggi un ente di diritto pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge – nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, cioè la Provincia – funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. Nella sua lunga storia l’Ente camerale ha affrontato diversi cambiamenti istituzionali e normativi che trovano riscontro nelle carte d’archivio.

Al fine di guidare l’utente tra le competenze svolte dall’Ente nel corso dei 152 anni della sua storia ed evidenziare come queste abbiano influito nella naturale stratificazione delle carte dell’Archivio, si offre di seguito un breve excursus sulle vicende storico-istituzionali della Camera di Commercio di Sassari.

PRIMA DELL’ISTITUZIONE (1836-1862)

Sebbene l’istituzione ufficiale di una Camera di Commercio a Sassari risalga al 1862, ci fu in realtà un precedente nel 1836 quando, per iniziativa del cav. Pietro Crotti di Costigliole, governatore del Capo di Sassari, si istituì una Camera di Commercio e d’Arti, allo scopo di studiare e promuovere il progresso dell’agricoltura, del commercio e delle attività artigiane.

La Camera aveva una struttura societaria, era amministrata da una giunta presieduta dallo stesso Crotti e si articolava in tre comitati corrispondenti ai tre settori economici citati nella denominazione.

Nonostante i migliori auspici per la riuscita di tale organismo, ben presto la camera si ridusse ad un ente puramente formale, tanto da far dire all’Angius che “dopo pochi anni cadde questa società nel languore e ora non sussiste che nell’almanacco”.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI (1862-1910)

Nel Regno d’Italia le Camere di Commercio ed Arti furono istituite con la legge 6 luglio 1862 n. 680; questi enti, dotati di funzioni essenzialmente consultive pur con qualche attribuzione di amministrazione attiva, avevano lo scopo di rappresentare presso il governo gli interessi industriali e commerciali delle circoscrizioni nelle quali venivano create, promovendone al contempo lo sviluppo economico, culturale e sociale.

Erano quindi degli enti pubblici territoriali che, sebbene dotati di una certa autonomia rispetto al governo, rimanevano tuttavia di istituzione statale ed erano in sostanza sottoposti alle direttive ed alle richieste del governo. Dal punto di vista organizzativo, le Camere erano enti elettivi composti da almeno nove componenti. I membri erano eletti a maggioranza relativa ed avevano il compito di eleggere fra di loro un Presidente ed un Vicepresidente.

Fra i compiti istituzionali spiccano i seguenti:

  • predisposizione per il governo di proposte utili al traffico, alle arti ed alle manifatture;
  • espressione di pareri intorno ai modi possibili di accrescere la prosperità commerciale ed industriale;
  • pubblicazione annuale di una relazione intorno all’andamento del commercio e dell’artigianato nel distretto di propria competenza, da presentarsi al Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio.

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA (1910-1926)

Con la legge 20 marzo 1910 n.121 si intese sostituire le vecchie Camere di Commercio ed Arti con le Camere di Commercio e Industria, modificandone al contempo la disciplina giuridica e l’assetto organizzativo.

I nuovi organismi ricevettero la qualifica di enti di diritto pubblico ed ebbero come principale finalità quella di rappresentare gli interessi delle categorie produttive della circoscrizione in cui erano istituite.

Fra le nuove attribuzioni vi furono:

  • attuazione di iniziative rivolte allo sviluppo della produzione;
  • preparazione di dati statistici ed informazioni periodiche, oltre a pareri nelle materie di propria competenza, da inoltrare alle amministrazioni dello Stato;
  • formazione di mercuriali e listini prezzi;
  • raccolta delle denunce delle aziende esercenti commercio ed industrie con rilascio di certificati comprovanti la modificazione o la cessazione delle stesse.

Il governo interveniva nelle attività camerali per quanto riguardava l’approvazione dei preventivi e consuntivi ed al controllo della situazione patrimoniale.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ECONOMIA (1926-1931)

Le Camere furono modificate con la legge 18 aprile 1926 n.731, trasformandole in Consigli provinciali dell’Economia.

Tale legge non si limitò a modificare il nome degli organismi camerali, ma toccò in maniera sensibile il funzionamento di questi enti, specie in relazione agli organi direttivi, alle attribuzioni ed alla posizione giuridica nei confronti dello Stato.

I nuovi Consigli, oltre a rappresentare gli interessi delle attività produttive nelle rispettive province in armonia con gli interessi economici generali della nazione, furono definiti “organi consultivi” delle amministrazioni statali.

Fra le nuove attribuzioni vi furono:

  • la rappresentanza integrale di tutti gli interessi economici della Provincia;
  • nuove quattro sezioni (in luogo delle tre precedenti): agricola e forestale, industriale, commerciale e la sezione lavoro e previdenza sociale; quest’ultima aveva il compito di tutelare il lavoro nelle sue manifestazioni e di intervenire nel campo sindacale esercitando il controllo sugli uffici di collocamento.

La presidenza del Consiglio Provinciale dell’Economia fu affidata al prefetto, coadiuvato da un viceprefetto di nomina ministeriale.

La trasformazione degli enti camerali in consigli fu completata dalla legge 16 giugno 1927 n.1071, che istituì in ciascuna Provincia gli Uffici Provinciali dell’Economia, amministrazioni periferiche del neoistituito Ministero delle Corporazioni.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ECONOMIA CORPORATIVA (1931-1937)

Con la legge 18 giugno 1931 n. 875, si trasformarono i Consigli provinciali dell’Economia in Consigli provinciali dell’Economia Corporativa. Non fu un semplice cambio di denominazione, in quanto la nuova normativa tese ad inserire i nuovi Consigli nel quadro degli istituti corporativi che in quel periodo l’Italia andava sperimentando.

Fra le nuove attribuzioni spiccano:

  • promozione del coordinamento delle organizzazioni sindacali;
  • coordinamento dell’attività assistenziale;
  • controllo degli uffici di collocamento.

La vigilanza governativa sui nuovi enti venne accresciuta, giungendo alla conclusione che il Ministero potesse ordinare il compimento di atti a cui gli organi del consiglio fossero tenuti per legge o per regolamento e che non fossero stati espletati nei tempi e nei modi dovuti.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI (1937-1944)

Il R.D. 28 aprile 1937 n. 524 sostituì i Consigli dell’Economia corporativa con i Consigli Provinciali delle Corporazioni.

Con questa legge i Consigli cambiavano non solo il nome, ma anche la propria struttura organizzativa, in sintonia con quanto succedeva a livello nazionale con il Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

Da un punto di vista organizzativo, gli organi di governo dei nuovi consigli erano tre: il comitato di presidenza, le tre sezioni ed il consiglio generale composto dal comitato di presidenza, dai rappresentanti delle sezioni e da membri di diritto.

Il comitato di presidenza e le sezioni coadiuvavano il consiglio nell’espletamento del suo lavoro, l’uno svolgendo compiti consultivi e deliberativi, le altre formulando proposte al consiglio e compiendo studi, ricerche ed indagini. Il consiglio generale era competente a deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi, sui regolamenti interni, poteva promuovere iniziative ed esprimere voti o pareri su questioni che gli fossero sottoposte dai Ministeri o da singoli consiglieri.

Con la caduta del fascismo, il generale ripensamento avutosi in merito all’organizzazione economica, oltre che politica, delle strutture statali, portò alla soppressione (decreto legge luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315) dei Consigli Provinciali delle Corporazioni.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA (1944-1966)

Pur non restaurando in maniera integrale le vecchie Camere di Commercio e Industria, la scelta compiuta attraverso il decreto legge luogotenenziale di cui sopra fu quella di costituire, in sostituzione dei Consigli Provinciali delle Corporazioni, le Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura.

Questi organismi, a circoscrizione rigidamente provinciale, a differenza dei precedenti consigli, sono definiti enti di diritto pubblico, hanno il compito di coordinare e rappresentare gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia ed esercitano i poteri e le funzioni (tra i quali quello dell’imposizione tributaria) già attribuiti ai soppressi Consigli Provinciali dell’Economia.

Le attribuzioni di rappresentanza degli interessi economici della provincia, di consulenza prestata alle amministrazioni pubbliche periferiche e locali, e il raccordo e coordinamento tra gli operatori economici della circoscrizione sono state estese in seguito al processo di decentramento burocratico avvenuto durante gli anni ’50. In relazione a questo processo riformatore, le Camere di Commercio si sono viste attribuire (D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620) alcune importanti funzioni precedentemente svolte dagli Uffici Provinciali del Commercio e dell’Industria.

In particolare, l’art. 13 del decreto presidenziale appena citato, ha previsto che le Camere dovessero:

  • ricevere e registrare le denunce di costituzione, modificazione e cessazione delle imprese, rilasciare i relativi certificati e sbrigare tutte le pratiche e gli affari inerenti a tale materia;
  • esercitare, in tema di disegni e modelli di fabbrica, le attribuzioni che non siano attribuite per legge ad uffici dell’ amministrazione centrale dello Stato;
  • rilasciare i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio;
  • formare mercuriali e listini prezzi (salvo quanto disposto, per i listini di borsa, dalla legislazione di settore);
  • provvedere, su richiesta dell’amministrazione centrale, all’esecuzione degli atti e dei provvedimenti del Ministero dell’Industria e del Commercio e, col consenso di questo, all’esecuzione di determinati incarichi per conto di altri dicasteri.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA (1966-1971)

Con la legge 26 settembre 1966, n. 792, il legislatore si limitò a modificare la denominazione delle Camere, degli uffici e del Ministero da cui questi ultimi dipendevano, perdendo un’occasione utile per disciplinare in maniera più coerente e razionale l’intera organizzazione degli uffici pubblici che, in ambito periferico, si occupavano di monitorare la situazione economica e sociale.

A seguito del provvedimento appena citato, il Ministero dell’Industria e del Commercio assunse la denominazione di Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Gli Uffici provinciali dell’ Industria e del Commercio e le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura assunsero rispettivamente la denominazione di Uffici provinciali dell’ Industria, del Commercio e dell’Artigianato e di Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Per completezza, si riporta qui l’organizzazione ed il ruolo delle Camere di Commercio.

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sono enti di diritto pubblico a circoscrizione provinciale ed hanno il compito di coordinare e rappresentare gli interessi commerciali, industriali, artigianali ed agricoli della provincia; esse, inoltre, esercitano i poteri e le funzioni (tra i quali quello dell’ imposizione tributaria) già attribuiti ai soppressi Consigli provinciali dell’ economia.

Dal punto di vista organizzativo, le Camere sono dotate di in Consiglio generale elettivo, che elegge nel suo interno un Presidente ed un Vicepresidente. Un altro organo delle Camere, peraltro quello che in maniera più diretta ed assidua si occupa dell’ amministrazione attiva dell’intero organismo camerale, è la Giunta, composta da un Presidente (nominato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di concerto con il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste) e da quattro Membri (nominati dal prefetto della provincia, avuta l’approvazione del Ministero dell’Industria) rappresentanti i commercianti, gli agricoltori, gli industriali ed i lavoratori.

Con la legge 12 luglio 1951, n. 560, ai componenti della giunta camerale sono stati aggiunti altri due membri in rappresentanza degli artigiani e dei coltivatori diretti, mentre con la legge 29 dicembre 1956, n. 1560 è stata prevista la possibilità di estendere la rappresentanza, in seno alle giunte medesime, anche ad altri settori produttivi che rivestano, nella circoscrizione della Camera, una particolare importanza.

Le attribuzioni di rappresentanza degli interessi economici della provincia, di consulenza prestata alle amministrazioni pubbliche periferiche e locali e di raccordo e coordinamento tra gli operatori economici della circoscrizione, sono state estese in seguito al processo di decentramento burocratico avvenuto durante gli anni ’50. In relazione a questo processo riformatore, le Camere di Commercio si sono viste attribuire (D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620) alcune importanti funzioni precedentemente svolte dagli Uffici provinciali dell’Industria, del Commercio e dell’ Artigianato.

In particolare, l’art. 13 del decreto presidenziale appena citato ha previsto che le Camere dovessero:

  • ricevere e registrare le denunce di costituzione, modificazione e cessazione delle imprese, rilasciare i relativi certificati e sbrigare tutte le pratiche e gli affari inerenti a tale materia;
  • esercitare, in tema di disegni e modelli di fabbrica, le attribuzioni che non siano attribuite per legge ad uffici dell’ amministrazione centrale dello Stato;
  • rilasciare i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio;
  • formare mercuriali e listini prezzi (salvo quanto disposto, per i listini di borsa, dalla legislazione di settore);
  • provvedere, su richiesta dell’ amministrazione centrale, all’esecuzione degli atti e dei provvedimenti del Ministero dell’Industria e del Commercio e, col consenso di questo, all’esecuzione di determinati incarichi per conto di altri dicasteri.